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Sez. 2, Sentenza n. 3185 del 23/03/1991 (Rv. 471438 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere (nozione, distinzione) | Condizione nell'interesse di uno solo dei contraenti - Configurabilità - Rinunzia - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471438-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere (nozione, distinzione)

Le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono pattuire una condizione sospensiva (o risolutiva) nell'interesse esclusivo di uno soltanto dei contraenti, il quale ha quindi la facoltà di rinunziarvi sia prima che dopo l'avveramento o il non avveramento di essa, senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)