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Sez. 2, Sentenza n. 1224 del 18/04/1969 (Rv. 339836 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA SPECIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DEL PROCURATORE NOMINATO NEL GIUDIZIO DI MERITO - VALIDITA - MANCATA ISCRIZIONE DELL'AVVOCATO NELL'ALBO SPECIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1969-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339836-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PROCURA SPECIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA DA PARTE DEL PROCURATORE NOMINATO NEL GIUDIZIO DI MERITO - VALIDITA - MANCATA ISCRIZIONE DELL'AVVOCATO NELL'ALBO SPECIALE - IRRILEVANZA.*

L'istanza di regolamento di Competenza puo essere validamente sottoscritta dal procuratore, al quale sia stata conferita la procura ad litem per il giudizio di merito, non occorrendo, per la sottoscrizione di tale istanza, una procura speciale, anche se si tratti di avvocato non abilitato al patrocinio avanti la Corte suprema. (V. 288-68, massima n. 331204 940-66, massima n. 321872 940-66, massima n. 321872 840-66, massima n. 321675 621-64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)