diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1507 del 05/02/2002 (Rv. 552070 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Assicuratore in liquidazione coatta amministrativa - Azione nei confronti dell'impresa designata territorialmente per la liquidazione del sinistro ex art. 20 legge n. 990 del 1969 - Deduzione di estraneità dell'impresa convenuta alla rappresentanza al Fondo di garanzia - Questione di merito - Conoscenza ex officio da parte del giudice del decreto ministeriale che designa l'impresa con funzioni liquidatorie - Esclusione - Necessità di eccezione della parte - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552070-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., ai sensi della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nel caso di assicuratore in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio deve essere instaurato nei riguardi dell'impresa designata territorialmente per la liquidazione del sinistro ai sensi dell'art. 20 della legge. In detta ipotesi, il difetto nell'impresa convenuta della qualità di rappresentante del Fondo di garanzia a norma dell'art.20 citato (nella specie, perché territorialmente incompetente), non è rilevabile "ex officio" da parte del giudice, ma solo su eccezione di parte, giacché l'assunto dell'estraneità del convenuto al rapporto giuridico dedotto in giudizio non dà luogo ad una questione di legittimazione "ad causam", ma attiene al merito, con la conseguenza che non può essere esaminata detta questione per la prima volta nel giudizio di legittimità se non è stata già proposta od esaminata in sede di merito.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)