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Sez. 3, Sentenza n. 5483 del 04/06/1998 (Rv. 516067 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Azione diretta contro l'assicuratore - Liquidazione coatta amministrativa - Chiamata in causa dell'impresa designata per la liquidazione del sinistro a norma dell'art. 20 della legge n. 990 del 1969 - Assunto dell'estraneità del chiamato in causa al rapporto dedotto in giudizio - Questione di merito - Conoscenza "ex officio" da parte del giudice del decreto ministeriale ex art. 20 cit. che designa l'impresa con funzioni liquidatorie - Esclusione - Necessità di deduzione della parte.
Stato
decisa il 1998-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516067-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., ai sensi della legge 24 dicembre 1969 n. 990, nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice sopravvenuta all'esercizio dell'azione diretta da parte del danneggiato ai sensi dell'art. 18 della legge, il giudizio prosegue nei riguardi degli organi della liquidazione, con possibilità di intervento volontario o di chiamata in causa dell'impresa designata territorialmente per la liquidazione del sinistro ai sensi dell'art. 20 della legge. In detta ipotesi, il difetto nell'impresa chiamata in causa della qualità di rappresentante del fondo di garanzia a norma dell'art. 20 citato, non è rilevabile "ex officio", ma solo su eccezione di parte, giacché l'assunto dell'estraneità del convenuto al rapporto giuridico dedotto in giudizio non dà luogo ad una questione di legittimazione "ad causam", ma attiene al merito, con la conseguenza che detta questione non proposta né esaminata in sede di merito è preclusa nel giudizio di legittimità. Nè è invocabile, con riguardo al decreto ministeriale che designa l'impresa che deve provvedere alla liquidazione del sinistro, il principio "iura novit curia", non essendo il giudice obbligato a procurarsi tale conoscenza in ordine al contenuto dei provvedimenti amministrativi.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Preleggi art. 1, Preleggi art. 2, Legge 23/08/1988 num. 400 art. 14, Legge 23/08/1988 num. 400 art. 15 CORTE COST., Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)