Sez. 5 - , Ordinanza n. 1362 del 18/01/2019 (Rv. 652207 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Condono – Delega inoltrata dall’intermediario in via telematica – Contestazione del contribuente- Regime probatorio.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
In tema di condono, la trasmissione da parte del contribuente di atti in via telematica tramite intermediario comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all'esito della trasmissione all'anagrafe tributaria e quelli presenti nel modello cartaceo sottoscritto dal contribuente, perché la via telematica costituisce una modalità di invio, con la conseguenza che, nell'ipotesi di contestazione circa la conformità tra tali da parte del contribuente, è quest'ultimo a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., trattandosi di deduzione dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo onere dello stesso, in base all'ordinaria diligenza, conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine previsto dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 com. 2, Legge 27/12/2002 num. 289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)