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Sez. 5 - , Ordinanza n. 15015 del 16/06/2017 (Rv. 644694 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Trasmissione telematica della dichiarazione cartacea - Presunzione di identità dei dati del modello cartaceo e dei dati trasmessi in via telematica - Fondamento - Conseguenze - Onere della prova ai fini della dimostrazione di discordanze - Gravante sul contribuente.
Stato
decisa il 2017-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644694-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale, tramite centri di assistenza o professionisti abilitati, comporta una presunzione di identità tra i dati risultanti all'esito della trasmissione all'anagrafe tributaria e quelli presenti nel modello cartaceo sottoscritto dal contribuente, perché la via telematica costituisce una modalità di invio della dichiarazione. Ne consegue che, ove sia eccepita una discordanza di dati in sede di gravame avverso la cartella di pagamento, non è l'Amministrazione finanziaria a dover fornire la prova della conformità, ma il contribuente a dover dimostrare la difformità, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., trattandosi di deduzione dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa tributaria azionata, ed essendo suo onere, in base all'ordinaria diligenza, conservare una copia del modulo cartaceo anche oltre il termine di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)