Sez. 1 - , Ordinanza n. 16569 del 11/06/2021 (Rv. 661813 - 01)
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI | Separazione dei coniugi - Procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale - Competenza del tribunale ordinario - Affidamento familiare ai sensi della l. n. 184 del 1983 - Ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento - Indicazione della durata della misura - Necessità
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI
Quando l'adozione del provvedimento di affidamento familiare del minore si renda necessaria nel corso del giudizio di separazione dei coniugi, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., la competenza appartiene al tribunale ordinario, che deve innanzitutto, a pena di nullità della pronuncia, procedere all'ascolto del minore che abbia compiuto gli anni dodici ed anche di età inferiore se capace di discernimento, salvo che ritenga di omettere tale incombente con adeguata motivazione, dovendo il giudice indicare altresì il periodo di presumibile estensione temporale dell'affidamento, i modi di esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso cui i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore.
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4, Cod. Civ. art. 336 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 octies com. 1, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)