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Sez. 2, Sentenza n. 2630 del 22/07/1968 (Rv. 335137 - 01)

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO- RISARCIMENTO DEI DANNI - OGGETTO - DOMANDA - PROPONIBILITA CONGIUNTAMENTE ALL'AZIONE DI REINTEGRAZIONE - VALUTAZIONE DEI DANNI CON CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335137-01

POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO- RISARCIMENTO DEI DANNI - OGGETTO - DOMANDA - PROPONIBILITA CONGIUNTAMENTE ALL'AZIONE DI REINTEGRAZIONE - VALUTAZIONE DEI DANNI CON CRITERI EQUITATIVI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Lo spoglio costituisce atto illecito che obbliga colui che lo ha commesso al risarcimento dei danni, consistenti nella diminuzione patrimoniale sofferta per il tempo in cui esso si e protratto. La domanda di risarcimento dei danni conseguenti al sofferto spoglio o alla turbativa, avendo contenuto possessorio, ben puo essere esperita congiuntamente all'Azione di reintegra o di manutenzione da chi abbia subito lo spoglio o la molestia. La valutazione dei danni predetti puo essere eseguita dal giudice di merito, anche d'ufficio, in via equitativa quando non riconosca piena attendibilita agli elementi probatori offerti dall'attore circa l'esatto ammontare del danno patito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)