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Sez. 2, Sentenza n. 1496 del 05/05/1969 (Rv. 340315 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ACCERTAMENTO POSITIVO DELLO SPOGLIO - CONDANNA GENERICA DELLO SPOLIATOR AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1969-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340315-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ACCERTAMENTO POSITIVO DELLO SPOGLIO - CONDANNA GENERICA DELLO SPOLIATOR AL RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMITA.*

La condanna generica al risarcimento dei danni costituisce una semplice declaratoria juris, da cui esula ogni accertamento relativo, non solo alla misura, ma alla stessa esistenza in concreto di un danno risarcibile, essendo sufficiente, per giustificarla, che a carico del responsabile di un fatto doloso o colposo, siano poste le eventuali conseguenze pregiudizievoli del fatto medesimo, e che questo appaia almeno potenzialmente, idoneo a cagionare una lesione patrimoniale. E indubbio che il possessore il quale abbia sofferto spoglio, anche se venga poi reintegrato nell'Esercizio del possesso, puo subire un danno a causa della privazione dell'oggetto del possesso nell'intervallo tra il momento in cui essa ebbe inizio e quello dell'effettivo ripristino. Ne puo negarsi, in astratto, la possibilita del danno solo perche la privazione fu di breve durata grazie al tempestivo intervento del giudice, giacche una circostanza di tal genere potra avere eventuale Rilevanza soltanto ai fini del successivo accertamento circa la concreta esistenza del danno e la sua liquidazione. Pertanto, in tema di Azione di reintegrazione, una volta accertato lo spoglio, il giudice correttamente pronuncia condanna generica dello spoliatore al risarcimento dei danni. (V. 3133-68, massima n. 336028 2761-68, massima n. 335376 2630-68, massima n. 335137).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)