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Sez. L, Sentenza n. 7869 del 24/04/2004 (Rv. 572313 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Riduzione dei premi in base al tasso specifico aziendale - Onere di presentazione della relativa domanda - Violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - Configurabilità - Esclusione - Mancata presentazione della domanda e conseguente non riduzione dei premi - Esperibilità delle azioni di ripetizione dell'indebito o di ingiustificato arricchimento. Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572313-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI

In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'onere, posto a carico del datore di lavoro, di presentare apposita domanda al fine di ottenere la riduzione dei premi in base al tasso specifico risultante dall'andamento infortunistico aziendale, risponde all'imprescindibile necessità di assicurare il massimo di certezza giuridica nei rapporti tra Istituto assicuratore e datore di lavoro e non è configurabile un contrasto della relativa norma (dettata dal D.M. 14 novembre 1978), avente carattere sostanziale (e quindi sottratta al regime di cui all'art. 8 della legge n. 533 del 1973), con i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. In caso di mancato adempimento di tale onere e di conseguente mancata riduzione del premio, non solo non è configurabile la ripetibilità di quanto versato in eccedenza rispetto a quanto sarebbe stato dovuto in caso di applicazione del tasso specifico, ma anche non è ammissibile il ricorso all'azione generale di arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., non potendosi ritenere privi di giuridica giustificazione i maggiori introiti dell'Istituto e il maggiore esborso del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 40, DM Lavoro e previdenza sociale 14/11/1978, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)