Sez. 1 - , Ordinanza n. 37539 del 22/12/2022 (Rv. 666562 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITA' E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
Credito dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro per contributi e premi non versati - Prova - Denunce periodiche del datore di lavoro - Sufficienza - Fondamento.
In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la prova del credito dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro per contributi e premi non versati può essere costituita dalle denunce periodiche del predetto datore, in quanto il meccanismo di determinazione dell'obbligo contributivo è fondato, ex art. 12 del d.P.R. n. 1124 del 1965, sulla denuncia dei lavori e su quella di modificazione del rischio, che - implicando l'assunzione da parte del dichiarante di un impegno circa la veridicità di quanto affermato e costituendo un vincolo fino alla dichiarazione di rettifica della denuncia stessa - rende legittima, salvo il potere di controllo dell'Istituto assicuratore, l'imposizione contributiva ad essa rispondente, in ragione delle esigenze di un sistema di copertura del rischio improntato alla tutela di preminenti interessi pubblici.
DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)