Sez. 1, Sentenza n. 2171 del 16/12/1983 Cc. (dep. 19/01/1984) Rv. 162177 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITE - PUNIBILITÀ - ESTREMI - RATIO.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - ATTIVITÀ ILLECITE - PUNIBILITÀ - ESTREMI - RATIO.*
Ai fini della configurazione delle condotte, alternativamente equivalenti, punite dagli artt. 71 e 72 della legge n. 685 del 1975 come illecite, tra le quali la cessione o il procacciamento per altri a qualsiasi titolo, anche gratuito, di sostanze stupefacenti o psicotrope, restano irrilevanti la liberalità, la benevolenza, la cortesia, lo scambio reciproco, la restituzione, l'uso di gruppo o in comune, con o senza divisione della sostanza ed altre simili ragioni, per cui viene posta in essere la condotta vietata. Infatti, la legge vuole reprimere tutte le condotte che contribuiscono alla diffusione della droga. (V mass n 153452).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)