Sez. 3, Sentenza n. 1997 del 13/12/1984 Ud. (dep. 27/02/1985) Rv. 168055 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - MODICHE QUANTITÀ - USO PERSONALE NON TERAPEUTICO DI TERZI - RAGIONI DI LIBERALITÀ, BENEVOLENZA USO IN COMUNE - IRRILEVANZA.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO CLANDESTINO - MODICHE QUANTITÀ - USO PERSONALE NON TERAPEUTICO DI TERZI - RAGIONI DI LIBERALITÀ, BENEVOLENZA USO IN COMUNE - IRRILEVANZA.*
Per la configurabilità del reato di cui all'art. 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685 (disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope) sono irrilevanti - in base alla lettera e alla "ratio" della legge, diretta a reprimere tutte le attività, anche quelle minori che comunque contribuiscono alla diffusione della droga - la liberalità, la benevolenza, la cortesia, lo scambio reciproco, l'uso in comune, con o senza divisione della sostanza, ed altre simili ragioni che inducono l'agente a commettere la condotta proibita. (Conf mass n 164568; (Conf mass n 162177; (Conf mass n 161414).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)