Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30393 del 21/11/2019 (Rv. 656255 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Spese giudiziali - Chiamata in causa - Dichiarazione di inammissibilità della chiamata del terzo perché tardivamente proposta - Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto a carico del chiamante - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA
In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, quando la chiamata viene dichiarata inammissibile perché tardivamente proposta, il chiamante va condannato al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato, alla luce del principio generale di soccombenza, applicabile anche allo specifico rapporto processuale esistente tra dette parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)