Sez. U, Ordinanza n. 8996 del 16/04/2009 (Rv. 607451 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | S.p.A. Cornigliano - Natura di organismo di diritto pubblico - Fondamento - Contratto di comodato stipulato con società privata - Applicazione delle norme sui procedimenti ad evidenza pubblica - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Controversia relativa alla mancata adozione dei predetti procedimenti - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE
In relazione alla stipula di un contratto di comodato, con cui la S.p.a. Cornigliano ha concesso in uso ad una società privata l'utilizzazione di aree portuali, ad essa attribuite per la bonifica e messa in sicurezza, in vista della restituzione all'Autorità Portuale, la relativa controversia, promossa da privati, che si dolgano della mancata adozione di procedure di evidenza pubblica, rientra fra quelle che, ai sensi dell'art. 244, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo. La S.p.A. concedente, infatti, in quanto società di scopo, costituita dalla Regione Liguria, con la partecipazione di enti pubblici, per lo svolgimento, in sostituzione della stessa Regione, di attività diretta al raggiungimento di interessi pubblici e generali, non aventi carattere industriale o commerciale è qualificabile come organismo di diritto pubblico, tenuto, nella scelta del contraente per l'affidamento del servizio pubblico attribuitogli, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale (art. 244, comma 1).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)