Sez. 1, Sentenza n. 935 del 05/02/1996 (Rv. 495721 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE | Irrogazione all'acquirente delle pene pecuniarie - Previo accertamento definitivo dell'illecito in capo al cedente - Necessità - Esclusione - Responsabilità autonoma del destinatario della prestazione - Configurabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE
In tema di imposta sul valore aggiunto e con riguardo alla ipotesi della esecuzione di acquisti senza fattura o con fattura recante un'aliquota inferiore a quella effettiva, la irrogazione all'acquirente delle pene pecuniarie previste dall'art. 41, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, sia nel testo originario che in quello conseguente alle modifiche introdotte con l'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24, non richiede il previo accertamento definitivo dell'illecito in capo al cedente, non essendo configurabile una mera responsabilità sussidiaria dell'acquirente, né nel regime previsto dalla norma originaria del 1972, che stabiliva la responsabilità solidale tra quest'ultimo e l'autore della violazione in quanto prestatore del bene (o del servizio) senza fattura, né nel regime introdotto con la novella del 1979, con decorrenza 1 aprile 1979, che ha prevista la responsabilità autonoma del destinatario della prestazione, per l'omessa regolarizzazione dell'operazione imponibile.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)