Sez. 5, Sentenza n. 5868 del 20/04/2001 (Rv. 546115 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE | Cedente o prestatore - Operazione imponibile - Effettuazione senza emissione di fattura o emettendo fattura irregolare - Cessionario o committente - Regolarizzazione della operazione - Omissione - Sanzione ex art. 41, quarto comma, d.P.R. n. 633/72 - Applicabilità - Pagamento dell'imposta evasa dal cedente o dal prestatore - Obbligo - Sussistenza - Esclusione - Cessionario o committente - Detrazione dell'I.V.A. a monte, nonostante l'omessa regolarizzazione - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE
In tema di I.V.A. e con riguardo al regime vigente nel 1980, il cessionario di un bene o il committente di un servizio, che non abbia regolarizzato l'operazione imponibile, posta in essere dal cedente o dal prestatore senza emettere fattura o emettendola in modo irregolare, e non abbia, quindi, pagato l'imposta evasa, non diviene, per ciò solo, soggetto passivo del tributo, ma è, e resta, soltanto autore responsabile dell'illecito prefigurato dall'art. 41, comma quarto, del d.P.R. n. 633 del 1972 e sanzionato "con la stessa pena pecuniaria prevista nei commi precedenti", ma non anche con il pagamento dell'imposta evasa dal cedente o dal prestatore. Infatti, la condotta del cessionario o del committente consiste nell'omessa regolarizzazione dell'operazione imponibile nel termine e con le modalità stabilite dalla norma "precettiva", fra cui è compreso anche il pagamento dell'imposta evasa, non già quale doveroso adempimento dell'obbligo tributario, ma quale uno degli "atti" della "condotta" (insieme alla tempestiva presentazione di un documento sostitutivo della fattura emessa in modo irregolare) richiesta dalla norma medesima, la mancanza dei quali integra l'illecito "omissivo". Il cessionario od il committente, che, avendo omesso di regolarizzare l'operazione imponibile, abbia, nonostante tale omissione, detratta anche l'imposta relativa nella dichiarazione annuale I.V.A., oltre a non aver diritto alla detrazione è responsabile, ove ne sussistano i presupposti, anche delle distinte violazioni previste dall'art. 42, commi secondo e terzo, del d.P.R. n. 633 del 1972 (sempre nel testo sostituito dall'art. 1 del d.P.R. n. 24 del 1979), relative all'obbligo di dichiarazione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)