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Sez. L, Sentenza n. 4075 del 15/06/1988 (Rv. 459175 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE SANITARIA ALL'ENTE PREVIDENZIALE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459175-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITÀ E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - RITARDATO INVIO DELLA CERTIFICAZIONE SANITARIA ALL'ENTE PREVIDENZIALE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ DI MALATTIA - LIMITI.*

Nel regime successivo alle leggi n. 33 del 1980 (di conversione del d.l. n. 663 del 1979) e n. 155 del 1981, il ritardato invio, da parte del lavoratore ammalato, della prescritta certificazione sanitaria, procrastinando l'inizio della possibilità di Esercizio del potere di accertamento dell'ente previdenziale, non fa sorgere il diritto all'indennità di malattia limitatamente ai giorni di ritardo nell'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'Onere di denuncia anzidetto, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un pregiudizio dell'i.N.P.S.. (V 808/88, mass n 457207; (V 4854/87, mass n 453482).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1886 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1915, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 5, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 2 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)