Sez. 3, Sentenza n. 40 del 14/01/1971 Ud. (dep. 08/04/1971) Rv. 117577 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - IDROCARBURI - LEGGE 2 LUGLIO 1957, N 474 - E LEGGE PENALE - TRASPORTO DI MERCE SENZA IL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - ERRORE SUL QUANTITATIVO CONSENTITO - INESCUSABILITA.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - IDROCARBURI - LEGGE 2 LUGLIO 1957, N 474 - E LEGGE PENALE - TRASPORTO DI MERCE SENZA IL CERTIFICATO DI PROVENIENZA - ERRORE SUL QUANTITATIVO CONSENTITO - INESCUSABILITA.*
La legge del 2 luglio 1957, n 474, che stabilisce sanzioni di carattere penale per le infrazioni alle Disposizioni in essa previste, e che, in particolare, all'art 15 punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duemilioni, chiunque trasporti olii minerali senza certificato di provenienza, e certamente legge penale. Pertanto, l'equivoco sul limite di dieci quintali, espressamente fissato dall'art 5 della legge per il trasporto di merce senza il certificato di provenienza, elevandolo, per inesatta conoscenza della norma, a dieci metri cubi, non e errore di fatto, ma e errore che derivando da difettosa conoscenza della portata di una norma penale, provoca una cognizione inesatta dei limiti della sua applicabilita e non puo avere Rilevanza scriminante, risolvendosi in ignoranza della legge penale.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47, Legge 02/07/1957 num. 474 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)