Sez. 3, Sentenza n. 7954 del 11/12/1975 Ud. (dep. 15/07/1976) Rv. 134108 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CIRCOLAZIONE - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - DEVE RIGUARDARE IL CARICO COMPLESSIVO - FONDAMENTO DELLA DISPOSIZIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - OLII - MINERALI - CIRCOLAZIONE - CERTIFICATO DI PROVENIENZA - DEVE RIGUARDARE IL CARICO COMPLESSIVO - FONDAMENTO DELLA DISPOSIZIONE.*
Il reato di cui agli artt 5 e 15 DL 5 maggio 1957, n 271 convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 luglio 1957, n 474, che punisce la circolazione dell'olio minerale fluido in quantita superiore ai dieci quintali senza il certificato di provenienza, sussiste tutte le volte che si esegua il trasporto di olio minerale per un quantitativo superiore ai dieci quintali senza che tale trasporto sia interamente coperto dal certificato di provenienza. Infatti, in Mancanza di qualsiasi distinzione normativa e stante la finalita della legge, bisogna avere riguardo al carico complessivo e non a quella parte di prodotto che, separata dalla maggiore quantita munita del documento prescritto, potrebbe tuttavia essere messa da sola in circolazione, anche senza certificato. (Conf mass n 130962; (Conf mass n 125868; (Conf mass n 116221; (V mass n 130963; (V mass n 125870; (V mass n 125869; (V mass n 117577).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 5, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)