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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14679 del 18/07/2016 (Rv. 640495 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notifica nei confronti dei consorzi di bonifica - Applicabilità dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640495-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di processo tributario, l'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 non trova applicazione relativamente alle notifiche (nella specie, della sentenza di primo grado) da eseguire nei confronti dei consorzi di bonifica, trattandosi di enti pubblici economici, che esulano dalla categoria degli enti locali disciplinati dal d.lgs. n. 267 del 2000.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)