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Sez. 5, Sentenza n. 790 del 13/11/1996 Ud. (dep. 04/02/1997) Rv. 208196 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI | Falso in atto pubblico - Registro di classe - Natura di atto pubblico - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208196-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI

Ha natura di atto pubblico il registro di classe, che, pur non identificandosi con il registro del professore, costituisce dotazione obbligatoria in ciascuna classe ed è destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti e a documentare avvenimenti relativi all'amministrazione scolastica e in particolare a far fede "erga omnes", quale attestazione di verità, dell'attività svolta in classe dall'insegnante. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto corretta la configurabilità del delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, ex art. 479 cod. pen., in un caso in cui il registro di classe attestava che l'insegnamento di diritto e scienza delle finanze era stato tenuto da un insegnante diverso da quello che lo aveva effettivamente tenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)