Sez. 5, Sentenza n. 421 del 20/11/1996 Ud. (dep. 24/01/1997) Rv. 206630 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Falso in atto pubblico - Sottoscrizione del registro di classe di una scuola parificata o riconosciuta da parte dell'insegnate designato, ma diverso da quello che ha effettivamente tenuto la lezione - Falsità ideologica - Sussistenza - Possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'insegnamento da parte del docente che ha effettivamente tenuto i corsi - Falso innocuo - Sussistenza - Illecito penale - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE
Il registro di classe degli istituti di istruzione riconosciuti o parificati costituisce atto pubblico e perciò le false attestazioni ivi contenute integrano gli estremi del falso ideologico, tuttavia nel caso in cui il registro di classe sia stato sottoscritto dall'insegnante incaricato dell'insegnamento mentre questo in effetti sia stato svolto da altro docente in possesso dei requisiti richiesti, il falso deve ritenersi innocuo ed escludersi la responsabilità penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 49
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)