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Sez. 1, Sentenza n. 3681 del 07/11/1968 (Rv. 336982 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - ATTO NOTARILE DI MUTUO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DEL MUTUATARIO DI AVERE GIA RICEVUTO LA SOMMA MUTUATA - CONFIGURABILITA DI UN MERO ATTO RICOGNITIVO DEL DEBITO - ESCLUSIONE - LIMITI - APPLICABILITA DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOTECARIE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N.408 DEL 1949 - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336982-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - ATTO NOTARILE DI MUTUO CONTENENTE LA DICHIARAZIONE DEL MUTUATARIO DI AVERE GIA RICEVUTO LA SOMMA MUTUATA - CONFIGURABILITA DI UN MERO ATTO RICOGNITIVO DEL DEBITO - ESCLUSIONE - LIMITI - APPLICABILITA DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOTECARIE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N.408 DEL 1949 - CONDIZIONI.*

La dichiarazione con la quale, in un atto notarile di mutuo, il mutuatario apparente da atto di avere ricevuto gia in precedenza la somma che figura essergli data a mutuo non e di per se sufficiente a far ritenere che il mutuo si sia in effetti perfezionato in un momento anteriore alla stipulazione del rogito e che questo contenga, di conseguenza un semplice atto di ricognizione di debito, occorrendo, perche cio possa fondatamente ritenersi, che dalla dichiarazione risulti, altresi, a quale titolo la consegna e stata a suo tempo effettuata, se, cioe, in esenzione di un preciso accordo implicante da una parte l'Obbligo di consegnare e dall'altra quello di restituire (nel qual caso soltanto puo parlarsi di mutuo), o se, viceversa, per effetto di un diverso regolamento negoziale, convertito solo in un momento successivo in un formale contratto di mutuo. Quando non risulti in modo inequivoco che il mutuo si sia perfezionato anteriormente alla stipula dell'atto pubblico e che esso abbia avuto una causale diversa da quella, dichiarata nell'atto, della -costruzione di una casa di abitazione non di lusso-, si deve far luogo alla riduzione ad un quarto delle imposte di registro ed ipotecarie, di cui all'art. 18 della legge 2 luglio 1949, n.408.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1813, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 28, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)