Sez. 5, Sentenza n. 12432 del 28/05/2007 (Rv. 600106 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Ricognizione di debito - Atto avente natura dichiarativa - Aliquota applicabile - Riferimento ad atto costitutivo di sottostante rapporto patrimoniale - Indefettibilità - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, la ricognizione di debito, atto avente, in quanto tale, "natura dichiarativa" - cui è perciò applicabile l'aliquota dell'1% fissata per tale specie di atti dall'art. 3 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 -, non sempre rimanda, implicitamente o esplicitamente, all'esistenza dell'atto costitutivo di un sottostante rapporto patrimoniale; né tale atto costitutivo, sulla base degli elementi desumibili dalla ricognizione stessa, è sempre individuabile al fine di verificare se per essa è stata o meno già versata l'imposta dovuta (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la censura - con la quale si sosteneva, ai fini dell'applicazione dell'imposta, la non decisività del carattere dichiarativo del riconoscimento di debito, essendo in questo insito il riferimento all'atto costitutivo del sottostante rapporto patrimoniale -, infondata nei presupposti, era di conseguenza astratta e generica, e quindi inammissibile, per carenza di interesse, in quanto, non essendo neppure dedotto che nel caso in esame dalla ricognizione risultava l'esistenza dell'atto costitutivo di un rapporto patrimoniale sottostante e che tale atto, individuabile sulla base dei riferimenti contenuti nella suddetta ricognizione, non risultava già assoggettato all'imposta dovuta, i ricorrenti non avevano alcun interesse all'astratta enunciazione del principio dell'assoggettamento ad imposta non solo dell'atto formalmente posto in essere, ma anche degli atti in esso formalmente enunciati).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9, Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)