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Sez. 3, Sentenza n. 7253 del 22/03/2013 (Rv. 625883 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO | Inversione delle verifiche di ammissibilità e fondatezza del gravame da parte del giudice d'appello - Erronea declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione - Cassazione della sentenza di secondo grado per inosservanza di regola processuale attinente l'ammissibilità dell'appello - Condizioni - Utilità concreta della pronuncia di accoglimento del ricorso per cassazione - Necessità.
Stato
decisa il 2013-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625883-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO

Allorché il giudice dell'appello abbia confuso le questioni concernenti l'ammissibilità del gravame con quelle relative all'infondatezza nel merito della pretesa azionata, e così invertito i termini della verifica ad esso demandata, impropriamente desumendo dalle ragioni del rigetto della proposta impugnazione il difetto di ogni interesse del soccombente ad appellare la sentenza di prime cure, la conseguente deduzione dell'inosservanza di regola processuale, per essere insussistente l'ipotesi di inammissibilità dell'appello, può comportare la cassazione della sentenza di secondo grado soltanto ove risultino condivisibili le critiche formulate alla decisione gravata in ordine alla medesima infondatezza nel merito della pretesa, imponendosi sempre l'accertamento dell'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del mezzo di impugnazione azionato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)