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Sez. 2, Sentenza n. 6770 del 04/05/2012 (Rv. 622152 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Nozione - Soccombenza in senso sostanziale - Criteri di accertamento - Ordine delle domande prospettato dalla parte - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622152-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

La regola dell'art. 100 cod. proc. civ., a norma della quale per proporre una domanda, o per resistere ad essa, è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, nel senso che l'interesse ad impugnare presuppone una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale. Nell'accertamento dell'interesse all'impugnazione non si può prescindere dalla prospettazione delle domande formulata dalla parte, anche con specifico riferimento all'eventuale preferenza per l'accoglimento dell'una domanda o dell'altra, rilevando in tal senso il principio dispositivo e non potendo il giudice valutare una domanda come più vantaggiosa per la parte, senza riguardo all'ordine di preferenza nel quale la parte stessa l'abbia introdotta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)