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Sez. 3, Sentenza n. 3977 del 18/03/2003 (Rv. 561191 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI | Condanna, per gravi motivi, del rappresentante (sostanziale) o del curatore della parte alle spese dell'intero processo o di singoli atti - Specifica richiesta della controparte - Necessità - Esclusione - Differente disciplina rispetto alla condanna della parte alle spese per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561191-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI

In tema di condanna del rappresentante sostanziale o del curatore della parte alle spese, a differenza di quanto previsto dall'art. 96 cod. proc. civ. per la condanna della parte per responsabilità aggravata, la quale va esplicitamente richiesta, l'art. 94 del codice di rito contempla il potere del giudice di condannare, per gravi motivi, il rappresentante (sostanziale)o il curatore della parte alle spese dell'intero processo o di singoli atti anche indipendentemente da una specifica richiesta della controparte, giacché inerisce pur sempre al potere - dovere del giudice di regolare le spese processuali sostenute dalle parti con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, secondo quanto previsto dall'art. 91 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)