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Sez. 2, Sentenza n. 11194 del 04/07/2012 (Rv. 623131 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI | Condanna del rappresentante della parte ai sensi dell'art. 94 cod. proc. civ. - Legittimazione all'intervento nel processo - Persona fisica in carica all'epoca dell'atto o dell'instaurazione del rapporto litigioso - Successivi avvicendamenti nella carica - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa ad impugnazione della deliberazione di assemblea condominiale ed intervento in causa dell'amministratore.
Stato
decisa il 2012-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623131-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - DI RAPPRESENTANTI O CURATORI

In tema di condanna alle spese del giudizio del rappresentante o del curatore della parte, ai sensi dell'art. 94 cod.proc.civ., la legittimazione ad intervenire nel processo spetta al soggetto passibile, in ragione della carica rivestita e per gravi motivi, di detta condanna, da individuarsi, attesa la natura sanzionatoria dell'eccezionale disposizione, nella persona fisica che abbia rappresentato o assistito la parte principale all'epoca in cui sia stato compiuto l'atto o instaurato il rapporto, oggetto della controversia. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C., con riferimento a giudizio di impugnazione della deliberazione di assemblea condominiale, ha riconosciuto la legittimazione, in veste di interventore adesivo dipendente, dell'amministratore in carica all'epoca di assunzione della delibera impugnata, del quale era stata richiesta la condanna personale alle spese, negando ogni rilievo ai successivi avvicendamenti avvenuti nel medesimo incarico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)