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Sez. 1, Sentenza n. 432 del 09/02/1976 (Rv. 379081 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - GIUDIZIO CIVILE ED ADEMPIMENTI FISCALI - ATTI E CONTRATTI DA PRODURRE IN GIUDIZIO - NUOVO REGIME EX LEGGE N 634 DEL 1972 - IMMEDIATA APPLICAZIONE - PROCEDIMENTI IN CORSO - LIMITI - IRRITUALE PRODUZIONE DI DOCUMENTI - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379081-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - GIUDIZIO CIVILE ED ADEMPIMENTI FISCALI - ATTI E CONTRATTI DA PRODURRE IN GIUDIZIO - NUOVO REGIME EX LEGGE N 634 DEL 1972 - IMMEDIATA APPLICAZIONE - PROCEDIMENTI IN CORSO - LIMITI - IRRITUALE PRODUZIONE DI DOCUMENTI - SANATORIA - ESCLUSIONE.*

L'art 63 del DPR 26 ottobre 1972 n 634, sulla nuova disciplina dell'imposta di registro, il quale, innovando alla precedente normativa (artt 106-108 del RD 30 dicembre 1923 n 3269), consente la produzione od esibizione davanti ai giudici ed agli arbitri di Atti soggetti a registrazione a termine fisso e non registrati, facendo solo Obbligo al cancelliere, al segretario od all'arbitro di inviare tali Atti al competente ufficio del registro, entro trenta giorni dal provvedimento emesso in base ai medesimi, ha natura processuale e, pertanto, e di immediata applicazione nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. L'immediata efficacia di tale norma, peraltro, come in genere di ogni sopravvenuta disposizione di diritto processuale, va intesa nel senso che la norma medesima regola gli Atti relativi alle fasi non ancora esaurite, consentendo ex nunc la produzione od esibizione di documenti non registrati, ove detta produzione od esibizione sia ancora possibile, ma non nel senso che, in difetto di espressa previsione di retroattivita, possa neutralizzare Atti compiuti, nelle pregresse fasi, secondo le Disposizioni allora vigenti, ovvero legittimare a posteriori una attivita processuale a suo tempo posta in essere irregolarmente e, come tale, ritenuta irrilevante dal giudice. Da tanto consegue che, qualora nel giudizio di merito siano stati prodotti documenti non registrati, ed il giudice, alla stregua delle norme allora vigenti, non abbia tenuto conto delle deduzioni fondate sui documenti medesimi, la sopravvenienza, nel corso del giudizio di Cassazione, della nuova disciplina di cui al citato art 63 non puo valere a sanare quella irrituale produzione, ne, d'altra parte, a consentire la nuova produzione dei documenti stessi, in Sede di legittimita o nell'eventuale giudizio di rinvio, a cio ostando le Disposizioni di cui agli artt 372 e 394 cod proc civ. (V 4178/54; (V 1533/51).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 106 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 108 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)