Sez. L, Sentenza n. 1191 del 05/02/1994 (Rv. 485225 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Correzione (della) | Errori materiali della sentenza d'appello - Istanza di correzione successiva alla presentazione del ricorso per cassazione - Proposizione davanti al giudice "a quo" - Necessità.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Correzione (della)
La Corte di Cassazione, per la sua natura di giudice di mera legittimità, non può correggere errori materiali della sentenza impugnata, sicché l'istanza di correzione della sentenza di appello deve essere proposta al giudice "a quo" - ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., - anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 287, Cod. Civ. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)