Sez. 3, Sentenza n. 3551 del 06/04/1998 (Rv. 514287 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Errori materiali o di calcolo del giudice "a quo" - Inammissibilità del ricorso - Ragioni - Potere esclusivo del giudice della sentenza - Impugnazione o impugnabilità, diversa dall' appello, ovvero passaggio in giudicato di essa - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
E inammissibile il motivo di ricorso in Cassazione che denuncia errori materiali o di calcolo in cui sia incorso il giudice a quo perché questi è l'unico che può correggerli, anche in pendenza del termine per impugnazioni diverse dall'appello - ovvero in pendenza del relativo gravame - e pur se la sentenza da correggere è passata in giudicato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)