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Sez. 5, Sentenza n. 26108 del 30/12/2015 (Rv. 638052 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Ricorso per cassazione - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento - Conseguenza - Possibilità di rinnovazione - Esclusione - Superamento - Costituzione della controparte o rimessione in termini - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638052-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di ricorso per cassazione, la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione, atteso che, pur non traducendosi in un caso d'inesistenza, non determina neppure la mera nullità, ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l'avvenuto completamento del procedimento, ovvero con la richiesta di rimessione in termini della parte stessa in funzione del deposito dell'avviso che affermi non aver ricevuto, che presuppone, però, la prova della tempestiva richiesta all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982, di un duplicato dell'avviso stesso ovvero dell'impossibilità, nonostante la normale diligenza, di tale attività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 184 bis CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6 com. 1, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)