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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8641 del 28/03/2019 (Rv. 653531 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Omesso deposito dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione - Conseguenze - Rimessione in termini - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653531-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la prova dell'avvenuto perfezionamento della notificazione a mezzo posta dello stesso deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di effettuare tale deposito, in contraddizione con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111 Cost., ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere ed ottenere la rimessione in termini, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere, a norma dell'art. 6, comma 1, della l. n. 890 del 1982, un duplicato dell'avviso stesso. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto, in quanto il ricorrente aveva richiesto all'amministrazione postale il rilascio del duplicato della ricevuta di ritorno solo dopo sei anni dalla data di spedizione dell'atto, senza verificare in precedenza la sorte del plico postale).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 6 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)