Sez. U, Ordinanza n. 23076 del 27/10/2006 (Rv. 592590 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Personale militare - Volontari di truppa in ferma breve ex artt. 8 e 9 del d.lgs. n.196 del 1995 - Relativo rapporto di lavoro - Modalità di esecuzione - Distribuzione temporale di ulteriori prestazioni disomogenee rispetto a quelle svolte per la P.A. - Devoluzione al giudice amministrativo - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
Il rapporto di lavoro dei volontari di truppa in ferma breve ex artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 196 del 1995, applicabile "ratione temporis", caratterizzato dal requisito della volontarietà o spontaneità rientra nel novero dei rapporti del "personale militare" che, alla stregua dell'art. 68, quarto comma del d.lgs.n. 29 del 1993 restano devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, ivi comprese le questioni attinenti a diritti patrimoniali connessi. La giurisdizione amministrativa va affermata anche quando, come nella specie, la distribuzione temporale delle prestazioni eseguite alle dipendenze di un'amministrazione pubblica (nella specie, Ministero della difesa), con la quale già si intrattenga un rapporto lavorativo, si realizza mediante ulteriori prestazioni disomogenee rispetto a quelle svolte normalmente (nella specie, per attività fornita a favore della s.p.a. Ferrovie dello Stato), prestazioni non estranee all'obbligazione lavorativa nascente dal detto rapporto, ma rappresentanti unicamente una particolare modalità di esecuzione di esso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/1995 num. 1996 art. 8, Decreto Legisl. 12/05/1995 num. 1996 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)