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Sez. U, Sentenza n. 5184 del 12/03/2004 (Rv. 571123 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Prestazione in favore della P.A. svolta in orario eccedente quello ordinario e disomogenee rispetto a quelle svolte nell'orario normale - Estraneità di tali prestazioni al rapporto di pubblico impiego - Sufficienza - Esclusione - Inserimento in un gruppo di lavoro - Rilevanza agli stessi fini - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571123-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

La distribuzione temporale delle prestazioni eseguite in favore di un'amministrazione pubblica con la quale già si intrattenga un rapporto di lavoro subordinato, anche se realizzata nel senso di concentrare nell'orario eccedente il limite ordinario attività disomogenee rispetto a quelle svolte durante l'orario normale, non implica affatto estraneità di queste ultime all'obbligazione lavorativa nascente dal detto rapporto, ma rappresenta unicamente una particolare modalità di esecuzione di essa. Nè le attività disomogenee cessano di essere riconducibili al predetto rapporto di pubblico impiego allorquando vengano svolte mediante l'inserimento in un gruppo di lavoro, giacché tale evenienza, se dimostra la necessità del concorso e della sinergia delle esperienze professionali dei diversi partecipanti, non equivale all'inserimento in una struttura separata dall'apparato amministrativo in senso stretto, che può invece dare luogo ad un rapporto di lavoro privato con un ente pubblico non economico. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento alla domanda proposta da un geometra, dipendente di una regione, di pagamento somme per attività professionali svolte prima del 30 giugno 1998, asseritamente estranee alla posizione di lavoro alle dipendenze dell'ente pubblico - estraneità desunta dall'espletamento degli incarichi al di fuori del normale orario di lavoro, dalla natura tecnica dell'attività svolta e dall'inserimento in un gruppo di lavoro - aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 386, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)