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Sez. U, Sentenza n. 2614 del 30/03/1990 (Rv. 466302 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ CONTABILE - PENDENZA DI PROCESSO PENALE PER I MEDESIMI FATTI CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DANNEGGIATA - INFLUENZA SULLA ESISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE - ESCLUSIONE - ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466302-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ CONTABILE - PENDENZA DI PROCESSO PENALE PER I MEDESIMI FATTI CON COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DANNEGGIATA - INFLUENZA SULLA ESISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE - ESCLUSIONE - ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - INAMMISSIBILITÀ.*

In relazione al giudizio di responsabilità contabile promosso davanti alla Corte dei conti dal procuratore generale della Corte stessa, la circostanza che sia pendente processo penale per i medesimi fatti e che in tale processo l'amministrazione danneggiata si sia costituita parte civile, non attiene alla sussistenza della giurisdizione di detta Corte, ma solo alle modalità del suo concreto Esercizio (eventuale sospensione del giudizio contabile), e, pertanto, non è deducibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione. (V 664/89, mass n 461732).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)