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Sez. U, Sentenza n. 664 del 03/02/1989 (Rv. 461732 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI PER RESPONSABILITÀ CONTABILE DI PUBBLICO DIPENDENTE - CONTEMPORANEA PENDENZA, PER IL MEDESIMO FATTO DI GIUDIZIO PENALE OVVERO DI GIUDIZIO CIVILE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461732-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI PER RESPONSABILITÀ CONTABILE DI PUBBLICO DIPENDENTE - CONTEMPORANEA PENDENZA, PER IL MEDESIMO FATTO DI GIUDIZIO PENALE OVVERO DI GIUDIZIO CIVILE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

Il regolamento di giurisdizione, che sia proposto, in relazione a giudizio dinanzi alla Corte dei conti per responsabilità contabile di pubblico dipendente, al fine di denunciare la contemporanea pendenza, per il medesimo fatto, di giudizio penale, ovvero di giudizio civile di risarcimento del danno, è inammissibile, perché le suddette vicende possono interferire solo cancellatura sullo svolgimento dei rispettivi procedimenti (secondo le previsioni degli artt. 3 cod. proc. pen., 295 cod. proc. civ. e 26 della legge 13 agosto 1933 n. 1038), ma non attengono alla Competenza giurisdizionale del giudice adito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 3, Legge 13/08/1933 num. 1038 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)