diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5065 del 21/11/1977 (Rv. 388668 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANDATO ALLE LITI - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - RIASSUNZIONE DEL SOLO APPELLANTE - MANDATO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICAZIONE DEL GRAVAME MA ANTERIORE ALLA EFFETTIVA E RITUALE COSTITUZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1977-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388668-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANDATO ALLE LITI - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - RIASSUNZIONE DEL SOLO APPELLANTE - MANDATO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICAZIONE DEL GRAVAME MA ANTERIORE ALLA EFFETTIVA E RITUALE COSTITUZIONE - SUFFICIENZA.*

Qualora nel procedimento di appello nessuna delle parti si sia costituita e l'appellante riassuma nei termini di legge il giudizio, ai fini dell'ammissibilita dell'impugnazione la procura al difensore dell'appellante, carente all'epoca della notificazione del gravame, puo essere rilasciata legittimamente (nella specie, con scrittura a margine dell'atto riassuntivo) anteriormente alla Costituzione effettiva e rituale della parte rappresentata. (V 2035/76, mass n 380863).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)