Sez. 3, Sentenza n. 2126 del 06/04/1982 (Rv. 419993 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DA PARTE DELL'APPELLANTE - PROCURA AL DIFENSORE DELL'APPELLANTE - RILASCIO A MARGINE OD IN CALCE ALL'ATTO DI RIASSUNZIONE - VALIDITÀ - SOPRAVVENUTA SCADENZA NELLE MORE DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE - RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DA PARTE DELL'APPELLANTE - PROCURA AL DIFENSORE DELL'APPELLANTE - RILASCIO A MARGINE OD IN CALCE ALL'ATTO DI RIASSUNZIONE - VALIDITÀ - SOPRAVVENUTA SCADENZA NELLE MORE DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
Qualora nel procedimento d'appello nessuna delle parti si sia costituita e l'appellante riassuma nei termini di legge il giudizio, la procura al difensore dell'appellante - la cui carenza all'epoca della notificazione del gravame non è causa d'inesistenza dello stesso - può essere legittimamente rilasciata, a margine o in calce all'atto di riassunzione, anteriormente alla Costituzione dell'appellante, senza che abbia rilievo la sopravvenuta scadenza, nelle more, del termine di impugnazione, poiché, a norma dell'art. 125, secondo comma, cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di appello, la procura può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla Costituzione della parte rappresentata. (Conf 2642/79, mass n 398972; (Conf 5065/77, mass n 388668; (Conf 4143/75, mass n 378471; (contra 2757/77, mass n 386408; (contra 81/69, mass m 337925).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)