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Sez. L, Sentenza n. 5261 del 05/08/1983 (Rv. 430136 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430136-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il principio secondo il quale le censure in Sede di legittimità per i contratti collettivi post corporativi possono investire non una loro inesistente portata normativa, bensì la retta applicazione delle regole ermeneutiche, non esclude che la violazione di queste ultime possa emergere per l'adozione errata o distorta di un principio o della nozione di un istituto giuridico che così direttamente incide sulla concreta applicazione delle regole suddette, pregiudicandone il corretto impiego. (nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito, interpretando l'art. 11 del C.C.n.L. 27 luglio 1975 per le aziende cartotecniche come idonea a consentire al datore di lavoro di stabilire periodi di godimento delle ferie non continuativi o anche anticipati o posticipati rispetto all'arco di tempo a tal fine indicato dallo stesso contratto, avevano trascurato il principio, desumibile dall'art. 2109 cod. civ., che impone all'imprenditore di stabilire preventivamente ed in accordo con il lavoratore l'epoca delle ferie annuali in relazione alle esigenze produttive e di quello ex art. 34 cost. Che fa delle ferie stesse un periodo continuativo di riposo irrinunciabile e frazionabile in più periodi a condizione che ciascuno di questi sia tale da assicurare il ritempramento fisico e morale del dipendente in relazione anche alle particolari mansioni svolte). (V 5470/81, mass n 416179; (V 5312/79, mass n 401907; (V 3335/81, mass n 421311; (V 1184/65, mass n 312265).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)