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Sez. 2, Sentenza n. 1184 del 11/06/1965 (Rv. 312265 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FERIE - FRAZIONAMENTO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1965-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312265-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FERIE - FRAZIONAMENTO - LIMITI.*

E consentito, nell'interesse dell'azienda e degli stessi lavoratori, frazionare le ferie annuali in piu distinti periodi, purche la durata di ciascuno di essi sia tale da assicurare il ritempramento fisico e morale dei dipendenti, in relazione anche alle particolari mansioni svolte. Pertanto non possono, di regola, costituire ferie saltuarie, assenze dal lavoro dalla durata di una o due giornate per volta. (Conf. 1142/40, 488/42).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)