Sez. 2, Sentenza n. 1184 del 11/06/1965 (Rv. 312265 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FERIE - FRAZIONAMENTO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - FERIE - FRAZIONAMENTO - LIMITI.*
E consentito, nell'interesse dell'azienda e degli stessi lavoratori, frazionare le ferie annuali in piu distinti periodi, purche la durata di ciascuno di essi sia tale da assicurare il ritempramento fisico e morale dei dipendenti, in relazione anche alle particolari mansioni svolte. Pertanto non possono, di regola, costituire ferie saltuarie, assenze dal lavoro dalla durata di una o due giornate per volta. (Conf. 1142/40, 488/42).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)