Sez. U - , Sentenza n. 26494 del 20/11/2020 (Rv. 659551 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - SENATO - IN GENERE | Contributo di solidarietà previsto per i senatori al momento della cessazione dalla carica - Natura - Regime imponibile.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - SENATO - IN GENERE
L'indennità di reinserimento (o contributo di solidarietà) erogato ai senatori al momento della cessazione dalla carica parlamentare previsto dal Regolamento del Fondo di solidarietà fra gli onorevoli senatori, ovvero corrisposto ai beneficiari designati o agli eredi legittimi in caso di decesso del parlamentare nel corso della legislatura, gravante sul "Fondo di solidarietà fra gli onorevoli senatori", ha natura di retribuzione differita, è manifestazione di capacità contributiva e va sottoposto a tassazione al momento della sua erogazione, secondo la disciplina prevista in tema di tassazione separata dall'art. 17 TUIR.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 com. 1 lett. A CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 52 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST., Costituzione art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 64, Costituzione art. 69, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 4, Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 31/10/1965 num. 1261 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)