Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25396 del 25/10/2017 (Rv. 646412 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | - Trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti del Ministero delle Finanze - Regime imponibile - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo, peraltro, la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che pur facendo applicazione del principio ne aveva fatto discendere l'erronea affermazione della totale esenzione dell'indennità, laddove, invece, la domanda di rimborso del contribuente avrebbe dovuto essere accolta limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 4, Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 2 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)