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Sez. U - , Sentenza n. 19852 del 20/06/2022 (Rv. 665037 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE | Arbitrato rituale - Impugnazione del lodo per nullità - Eccezione e rilievo d'ufficio della non arbitrabilità della controversia - Ammissibilità ex art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665037-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - IN GENERE

In tema di arbitrato rituale, la previsione dell'art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c., non preclude l'eccezione e rilevazione d'ufficio della non arbitrabilità della controversia, perché avente ad oggetto diritti indisponibili o per l'esistenza di una espressa norma proibitiva, in sede di impugnazione del lodo per nullità, anche qualora la relativa eccezione non sia stata formulata in sede arbitrale.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha comunque escluso la nullità della clausola compromissoria inserita da un pubblica amministrazione in un contratto avente ad oggetto lavori, forniture e servizi, rilevando che l'art. 3, comma 19, della l. n. 244 del 1007, che aveva posto il relativo divieto, la cui entrata in vigore era stata più volte posticipata, era stata definitivamente abrogata).

Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 817 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 3 com. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)