Sez. 1, Sentenza n. 1351 del 25/05/1966 (Rv. 322693 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - VENDITA DI NUOVA ABITAZIONE - OBBLIGO DEL VENDITORE DI OTTENERE LA LICENZA DI ABITABILITA - ADEMPIENZA TARDIVA - UTILIZZAZIONE DELL'APPARTAMENTO DA PARTE DEL COMPRATORE - INADEMPIMENTO DI SCARSA ENTITA.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - VENDITA DI NUOVA ABITAZIONE - OBBLIGO DEL VENDITORE DI OTTENERE LA LICENZA DI ABITABILITA - ADEMPIENZA TARDIVA - UTILIZZAZIONE DELL'APPARTAMENTO DA PARTE DEL COMPRATORE - INADEMPIMENTO DI SCARSA ENTITA.*
Ai fini della risoluzione del contratto, la Rilevanza dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse che la controparte avrebbe soddisfatto in caso di esatto e tempestivo adempimento. Di conseguenza, la scarsa entita dell'inadempienza puo essere desunta o dalla limitata importanza dell'interesse leso o dalla scarsa portata dell'inadempienza medesima, che, pur afferendo ad un interesse determinante dell'equilibrio delle prestazioni, consenta, per le sue ridotte proporzioni, di ritenere sostanzialmente salvo tale equilibrio, secondo buona fede. (nella specie, l'acquirente di un appartamento di nuova costruzione, aveva chiesto la risoluzione del contratto per colpa della controparte che, contrariamente all'impegno assunto, non aveva ottenuta la licenza di abitabilita. La Corte regolatrice ha ritenuto che esattamente il giudice di merito aveva respinto la domanda in quanto la licenza era stata concessa nel corso del giudizio ed il tardivo conseguimento di essa sostanziava una inadempienza di scarsa importanza poiche, nel frattempo, il compratore aveva utilizzato l'appartamento secondo la sua specifica destinazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)