Sez. 3, Sentenza n. 5614 del 09/06/1994 (Rv. 486975 - 01)
Procedimenti speciali - Scioglimento di comunioni - Vendita - In genere | Espropriazione di beni indivisi - Irregolarità degli atti - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Periodo feriale - Sospensione dei termini processuali - Inapplicabilità.
Procedimenti speciali - Scioglimento di comunioni - Vendita - In genere
Le irregolarità degli atti relativi alla vendita disposta nel giudizio di divisione previsto dall'art. 601 cod. proc. civ., sull'espropriazione dei beni indivisi, stante il richiamo fatto dagli artt. 787 e 788, rispettivamente agli artt. 534 e seguenti e 576 cod. proc. civ., devono farsi valere con la procedura dell'opposizione agli atti esecutivi, prevista dagli artt. 617 e 618, stesso codice, alla quale non si applica la sospensione dei termini processuali in periodo feriale, disposta dalla legge n. 742 del 1969, poiché la protrazione della pendenza del relativo giudizio può incidere negativamente sulla durata dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 534, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 787, Cod. Proc. Civ. art. 788, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)