Sez. 1, Sentenza n. 15026 del 03/07/2007 (Rv. 598051 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Consigliere regionale - Dirigenti di società per azioni partecipate anche indirettamente dalla Regione - Ineleggibilità ex art. 2, n. 10, della legge n. 154 del 1981.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
L'ineleggibilità a consigliere regionale, prevista dall'art. 2 n. 10 della legge n. 154 del 1981, per i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione, ricorre per chi ricopra la carica di direttore generale di una società per azioni della quale la regione detenga la maggioranza del capitale azionario per il tramite di agenzie regionali da essa istituite e finanziate, operanti sotto il suo controllo ed attraverso organi da essa designati.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)