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Sez. 1, Sentenza n. 22280 del 17/10/2006 (Rv. 594628 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Consigliere regionale - Legali rappresentanti e dirigenti di società per azioni partecipate anche indirettamente dalla Regione - Ineleggibilità ex art. 2, n. 10,
Stato
decisa il 2006-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594628-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

L'ineleggibilità a consigliere regionale, prevista dall'art. 2, n. 10, della legge 23 aprile 1981, n. 154, per "i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario... della regione" ricorre per i legali rappresentanti, dirigenti e amministratori di società per azioni delle quali la Regione detenga anche indirettamente la maggioranza del capitale azionario. Ove si consideri, infatti, che il quadro normativo di riferimento, nella cui cornice la disposizione si inserisce, si è evoluto nel senso dell'ormai consolidata acquisizione del fenomeno economico giuridico - connotato dalla unicità di un disegno imprenditoriale dettato da un'impresa controllante e più collegate imprese controllate - del cd. gruppo di imprese o della "impresa di gruppo" (cfr. art. 2359, n. 1, cod. civ.; art. 25 del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127; art. 10, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109; art. 90 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), i canoni della interpretazione, non analogico, ma teleologico e sistematico, impongono di conseguenza un'esegesi corrispondentemente evolutiva della disposizione stessa, la cui "ratio" di tutela della libera determinazione dell'elettore e di garanzia della "par condicio" dei candidati non avrebbero modo in concreto di esplicarsi nel sempre più diffuso contesto di situazioni in cui la regione esercita in via mediata - ma, di fatto, ugualmente esercita - un controllo sulle società il cui amministratore o rappresentante intenda candidarsi alla carica di consigliere della stessa regione. Rispetto alla "voluntas legis", in altri termini, lo schermo dell'appartenenza del capitale a società distinta dalla regione, ma da questa partecipata, non esclude il "vulnus" alla "par condicio" degli altri candidati, arrecabile dalla partecipazione alla competizione elettorale di soggetto che intendesse spendere la sua qualità di organo di società, sia pur indirettamente, comunque facente capo alla Regione.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 n. 10 CORTE COST., Legge 11/02/1994 num. 109 art. 10, Cod. Civ. art. 2359 n. 1, Decreto Legisl. 09/04/1991 num. 127 art. 25, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)