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Sez. 1, Sentenza n. 3769 del 05/03/1998 Ud. (dep. 25/03/1998) Rv. 210125 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Inottemperanza a un provvedimento "ex" art. 700 cod. proc. civ. dato in funzione di tutela del diritto alla salute e di quello di proprietà - Configurabilità del reato previsto dall'art. 650 cod. pen. - Esclusione - Reato configurabile - È quello previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen.
Stato
decisa il 1998-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210125-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

Il provvedimento, adottato ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., di inibizione a un circolo ricreativo allo svolgimento di attività comportanti una rumorosità superiore a una determinata soglia (nella specie tre decibel) è da ritenere dato sia per la tutela del diritto alla salute della parte istante, sia per la tutela del suo diritto, in qualità di proprietario e possessore di appartamento contiguo, a escludere o limitare le immissioni alla salute, provenienti dal circolo medesimo, a norma dell'art. 844 cod. civ. Ne consegue che il comportamento diretto a eluderne l'esecuzione, mediante il superamento della soglia di rumore fissata nell'ordinanza, integra il delitto previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen., e non la contravvenzione di cui all'art. 650 stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2, Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)